Sez. 3, Sentenza n. 5679 del 18/04/2001 (Rv. 546001 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - IN GENERE | Somme di denaro e beni mobili - Risarcimento del danno - Domanda proposta senza precisazione del "quantum" - Presunzione di competenza del giudice adito ex art. 14 cod. proc. civ. - Condizioni.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - IN GENERE
In caso di omessa espressa indicazione, da parte dell'attore, della somma richiesta con la domanda di risarcimento dei danni, la possibilità di contestare la presunzione prevista dal comma primo dell'art. 14 cod. proc. civ. non può limitarsi alla formulazione da parte del convenuto di obiezioni generiche o immotivate, ma occorre una specifica impugnativa diretta a dimostrare che il valore del "petitum" non rientra nella competenza del giudice adito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)