Sez. 3, Sentenza n. 547 del 06/02/1978 (Rv. 389856 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI - FATTI ALLEGATI DA UNA PARTE - FATTI PACIFICI - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - DIFESE DELL'ALTRA PARTE PRESCINDENTI DALL'ESISTENZA DI DETTI FATTI ALLEGATI - AMMISSIONE IMPLICITA DEGLI STESSI - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI - FATTI ALLEGATI DA UNA PARTE - FATTI PACIFICI - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - DIFESE DELL'ALTRA PARTE PRESCINDENTI DALL'ESISTENZA DI DETTI FATTI ALLEGATI - AMMISSIONE IMPLICITA DEGLI STESSI - ESCLUSIONE.*
I fatti allegati da una parte possono essere considerati pacifici soltanto quando siano stati pacificamente ammessi dall'altra parte, o quando questa abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti medesimi, e non anche quando le difese prescindano dall'esistenza di tali fatti, i quali percio nemmeno implicitamente possono considerarsi ammessi. (Conf 4200/76, mass n 382878).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)