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Sez. 2, Sentenza n. 4200 del 13/11/1976 (Rv. 382878 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI - REQUISITI - ONERE DI CONTESTAZIONE ESPLICITA E SPECIFICA DELLE CIRCOSTANZE DEDOTTE DALL'ATTORE - INSUSSISTENZA - MANCATA CONTESTAZIONE - ELEMENTO INDIZIARIO.*
Stato
decisa il 1976-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382878-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI - REQUISITI - ONERE DI CONTESTAZIONE ESPLICITA E SPECIFICA DELLE CIRCOSTANZE DEDOTTE DALL'ATTORE - INSUSSISTENZA - MANCATA CONTESTAZIONE - ELEMENTO INDIZIARIO.*

I fatti allegati da una parte possono essere considerati 'pacificì soltanto quando siano stati esplicitamente ammessi dall'altra parte o quando l'altra parte abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti medesimi, e non anche quando le difese prescindano dall'esistenza di tali fatti, i quali, percio, nemmeno implicitamente possono considerarsi ammessi. Non esiste, infatti, nel nostro ordinamento il principio secondo il quale il convenuto abbia l'Onere di contestare esplicitamente e specificamente tutte le circostanze dedotte dall'attore se vuole evitare che esse vengano ritenute come ammesse: la mancata contestazione, invero, puo valere solo come elemento indiziario da valutarsi alla stregua di qualsiasi altra manifestazione del contegno processuale ai sensi dell'art 116 cod proc civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)