Sez. 1, Sentenza n. 6703 del 10/07/1998 (Rv. 517065 - 01)
TRANSAZIONE - INVALIDITÀ - NULLITÀ - CONTRATTO ILLECITO | Transazione cosiddetta "non novativa" - Portata - Caratteristiche - Nullità, inesistenza o esaurimento del titolo negoziale rimasto fuori della transazione - Conseguenze - Automatica inutilità della transazione - Configurabilità.
TRANSAZIONE - INVALIDITÀ - NULLITÀ - CONTRATTO ILLECITO
Mentre, ai sensi del secondo comma dell'art. 1972 cod. civ., la transazione fatta relativamente ad un titolo nullo è annullabile e la relativa richiesta è rimessa esclusivamente alla parte che ignorava la causa di nullità del titolo, la nullità o l'inesistenza, o comunque l'esaurimento del preesistente titolo rimasto invece incontroverso e fuori della transazione (cosiddetta transazione "non novativa"), invece determinano, indipendentemente da ogni impugnativa, automaticamente l'inutilità della transazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1972
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)