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Sez. 3 - , Ordinanza n. 7963 del 20/04/2020 (Rv. 657570 - 01)

TRANSAZIONE - INVALIDITÀ - NULLITÀ - CONTRATTO ILLECITO | Transazione su un titolo nullo ex art. 1972 c.c. - Natura novativa o conservativa - Diverse conseguenze sulla validità dell'accordo transattivo - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657570-01

TRANSAZIONE - INVALIDITÀ - NULLITÀ - CONTRATTO ILLECITO

La distinzione tra transazione "novativa" e "conservativa" assume rilievo dirimente ai fini dell'applicazione dell'art. 1972 c.c.: la transazione novativa che interviene su un titolo nullo è sanzionata con la nullità (comma 1) soltanto se relativa a un contratto illecito (per illiceità della causa o del motivo comune a entrambe le parti) ed è invece annullabile negli altri casi, ma il vizio del negozio può essere fatto valere soltanto dalla parte che ha ignorato la causa di invalidità (comma 2); la transazione conservativa, riguardante l'esecuzione o gli effetti di un negozio nullo, è sempre affetta da nullità, ancorché le parti ne abbiano trattato, perché essa regola il rapporto congiuntamente al titolo contrattuale invalido e non in sostituzione di questo. (Nella specie, la S.C. - nel correggere la motivazione della sentenza impugnata, che aveva erroneamente qualificato come conservativo l'accordo transattivo delle parti contenente la risoluzione consensuale dei contratti di franchising e la disciplina di nuove obbligazioni - ha statuito che la dedotta nullità dei contratti di affiliazione societaria per inosservanza della normativa interna e comunitaria non poteva dar luogo ad annullamento della transazione novativa ex art. 1972, comma 2, c.c., trattandosi di pretesa invalidità del titolo non ignota alle società affiliate).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 1972, Cod. Civ. art. 1345, Cod. Civ. art. 1343

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)