Sez. L, Sentenza n. 13154 del 25/11/1999 (Rv. 531502 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - IN GENERE | Trattamento speciale di disoccupazione ex art. 8 legge n. 1115 del 1968 - Svolgimento di attività lavorativa da parte del beneficiario - Perdita definitiva del trattamento in oggetto - Condizioni.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - IN GENERE
Alla stregua della vigente disciplina in materia di trattamento speciale di disoccupazione, il beneficiario evita la perdita definitiva della prestazione in conseguenza dello svolgimento di attività lavorativa soltanto ove concorrano le seguenti due condizioni: a) svolgimento dell'attività per un periodo complessivo non superiore a quindici giorni; b) inizio del rapporto di lavoro entro sessantotto giorni dalla cessazione del precedente rapporto.
Riferimenti normativi: Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 8 CORTE COST., DM Lavoro e previdenza sociale 07/06/1971, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 129, Regio Decr. 07/12/1924 num. 2270 art. 55, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)