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Sez. L, Sentenza n. 12338 del 04/12/1997 (Rv. 510730 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Trattamento speciale di disoccupazione (a seguito di licenziamento collettivo, ecc.) - Svolgimento di nuova attività lavorativa - Incidenza - Disciplina applicabile (art. 55 R.D. n. 2270 del 1924 e quindi anche D.M. 7 giugno 1971) - Mancata esclusione di tutti i periodi brevi di nuova occupazione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza con particolare riferimento ad assunzioni con patto di prova - Raffronto con la disciplina della cassa integrazione guadagni o dell'indennità di mobilità - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1997-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510730-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE

L'incidenza dello svolgimento di attività lavorativa sul diritto al trattamento speciale di disoccupazione, previsto dall'art. 8 della legge 5 novembre 1968 n. 1115 (abrogato dall'art. 16 della legge 223 del 1991 in epoca successiva alla vicenda di specie) per i casi di disoccupazione derivante dai licenziamenti ivi indicati (per riduzione di personale ecc.), in un primo tempo è rimasta disciplinata, in base al rinvio alle norme vigenti al trattamento ordinario in quanto compatibili, dall'art. 55 del R.D. 7 dicembre 1924 n. 2270 (regolamento emanato per l'esecuzione di precedente normativa primaria in materia), che prevedeva la perdita definitiva del diritto (invece della sola sospensione) nel caso di prestazione di lavori occasionali diversi dalla abituale occupazione del lavoratore eccedenti, singolarmente o complessivamente, la durata di due giorni (termine elevato nella prassi a cinque giorni in base ad intesa tra il Ministero del lavoro e l'INPS), e, dal momento dell'entrata in vigore del D.M. 7 giugno 1971 (emanato in base al comma quarto dell'art. 55 citato, e pubblicato il 25 giugno), anche dalla disposizione di maggior favore di questo decreto, secondo cui l'interessato evita la perdita definitiva della prestazione anche nel caso in cui l'attività lavorativa, purché iniziata entro 68 giorni dalla cessazione del precedente rapporto, non sia superiore nel complesso a 15 giorni. Nè la mancata previsione da parte dell'art. 8 della legge n. 1115 del 1968 della mera sospensione del diritto all'indennità di disoccupazione in tutte le ipotesi di nuova occupazione di breve durata può giustificare un dubbio di costituzionalità in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. (cfr. la sentenza per il rigetto della Corte costituzionale n. 190 del 1995), in particolare in caso di assunzione con patto di prova (seguita da licenziamento per mancato superamento della prova), che non dà luogo ad un contratto speciale di lavoro, bensì ad un rapporto sottoposto a condizione sospensiva del mancato recesso entro un termine massimo predeterminato; neanche è possibile un raffronto con la disciplina della cassa integrazione guadagni straordinaria o dell'indennità di mobilità, data la eterogeneità degli istituti e la diversa collocazione temporale degli stessi.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 07/12/1924 num. 2270 art. 55, Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 8 CORTE COST., DM Lavoro e previdenza sociale 07/06/1971, Legge 23/07/1991 num. 223 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)