diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 590 del 30/01/1986 (Rv. 444163 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - PROVVEDIMENTO RESO DALLA CORTE DI APPELLO IN SEDE DI RECLAMO - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444163-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - PROVVEDIMENTO RESO DALLA CORTE DI APPELLO IN SEDE DI RECLAMO - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - INAMMISSIBILITÀ.*

In tema di ammissibilità dell'Azione per la dichiarazione giudiziale della paternità o maternità naturale, il provvedimento camerale, reso dalla Corte d'appello in Sede di reclamo, ha natura contenziosa e carattere decisorio, e, pertanto, ove non impugnato con ricorso per Cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione, acquista autorità di giudicato, precludendo la riproposizione della domanda, salvo che sulla base di circostanze ed elementi probatori nuovi. (nella specie, la Corte d'appello aveva negato detta ammissibilità, rilevando l'insufficienza delle sole dichiarazioni della parte istante, ma omettendo poi di provvedere all'inchiesta sommaria, a norma dell'art. 274 terzo comma cod. civ., della quale affermava la necessità. Alla stregua del principio di cui sopra, la S.C. ha ritenuto che l'erroneità della suddetta omissione doveva essere denunciata con ricorso per Cassazione, restando esclusa, in Mancanza di tale ricorso, la possibilità di rinnovare la domanda per sollecitare quella delibazione delle prove offerte che in precedenza non era stata effettuata). (V 3777/83, mass n 428687; (V 5950/81, mass n 416723; (V 933/81, mass n 411455).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)