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Sez. 1, Sentenza n. 3777 del 02/06/1983 (Rv. 428687 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - PROVVEDIMENTO CAMERALE RELATIVO, IN SEDE DI RECLAMO CONTRO IL DECRETO DEL TRIBUNALE - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE EX ART. 111 COST..*
Stato
decisa il 1983-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428687-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - PROVVEDIMENTO CAMERALE RELATIVO, IN SEDE DI RECLAMO CONTRO IL DECRETO DEL TRIBUNALE - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE EX ART. 111 COST..*

Il decreto camerale con il quale la Corte d'appello, in Sede di reclamo avverso il provvedimento del tribunale, statuisce sulla ammissibilità dell'Azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, è impugnabile con ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 111 cost., tanto se affermi, quanto se neghi tale ammissibilità, tenuto conto che in entrambe le ipotesi, decidendo in via definitiva sulla possibilità o meno di una successiva indagine nel merito della domanda, incide sullo interesse sostanziale delle parti ad un bene della vita. (Conf 5950/81, mass n 416723; (Conf 5513/81, mass n 416218; (Conf 1480/81, mass n 412155).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)