Sez. 2, Sentenza n. 8259 del 13/08/1990 (Rv. 468839 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ISTITUTI O ENTI DI ASSICURAZIONE SOCIALE - RAPPORTI CON I DIPENDENTI E CON GLI ESERCENTI PROFESSIONI SANITARIE - CREDITO PER COMPENSI DOVUTI DALL'INAM A MEDICI OSPEDALIERI - PRESCRIZIONE - TERMINE DECENNALE - TERMINI QUINQUENNALI - INAPPLICABILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ISTITUTI O ENTI DI ASSICURAZIONE SOCIALE - RAPPORTI CON I DIPENDENTI E CON GLI ESERCENTI PROFESSIONI SANITARIE - CREDITO PER COMPENSI DOVUTI DALL'INAM A MEDICI OSPEDALIERI - PRESCRIZIONE - TERMINE DECENNALE - TERMINI QUINQUENNALI - INAPPLICABILITÀ.*
Il credito per compensi dovuti dall'INAM a medici ospedalieri, con riferimento a prestazioni specialistiche da essi effettuate, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non in quello di cinque anni di cui al n. 4 dell'art. 2948 cod. civ., poiché dal complesso delle norme di cui al R.d. 30 settembre 1938 n. 1631 ed ai d.m. 24 gennaio 1963 e 8 gennaio 1965 è dato desumere che detti compensi sono determinati non in rapporto al decorso del tempo, bensì con riferimento ad ogni singola prestazione, per cui deve escludersi - ancorché la materiale corresponsione avvenga periodicamente - il loro carattere di periodicità in relazione ad una causa debendi continuativa, nel senso richiesto dal citato art. 2948. (V 6615/82, mass n 424254; (V 6651/81, mass n 417507; (V 4/80, mass n 403362).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944, Cod. Civ. art. 2948 n. 4, Regio Decr. 30/09/1938 num. 1631, DM 24/01/1963, DM 08/01/1965
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)