Sez. U, Sentenza n. 4 del 04/01/1980 (Rv. 403362 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - COMPENSI FISSI MUTUALISTICI DEI DIPENDENTI OSPEDALIERI - ELEMENTO DELLA RETRIBUZIONE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - ASSOGGETTABILITA DEI DETTI COMPENSI ALLA CONTRIBUZIONE INADEL - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - COMPENSI FISSI MUTUALISTICI DEI DIPENDENTI OSPEDALIERI - ELEMENTO DELLA RETRIBUZIONE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - ASSOGGETTABILITA DEI DETTI COMPENSI ALLA CONTRIBUZIONE INADEL - ESCLUSIONE.*
I cosiddetti compensi fissi mutualistici, che un ente ospedaliero versi ai propri sanitari, a norma dell'art 82 del RD 30 settembre 1938 n 1631, e prima della loro abolizione disposta con la legge 25 marzo 1971 n 213, non sono qualificabili come componenti della retribuzione corrisposta dall'ospedale stesso a detti dipendenti, e, pertanto, non sono assoggettati a contribuzione in favore dell'INADEL, in quanto non provengono dal datore di lavoro, ma dagli istituti mutualistici nell'interesse dei quali le prestazioni professionali sono state eseguite, mentre l'ente ospedaliero, datore di lavoro, assume la mera veste di mandatario ex lege alla materiale consegna dei relativi importi. (Conf 4379/76, mass n 383096; (Conf 2414/75, mass n 376290).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/09/1938 num. 1631 art. 81, Regio Decr. 30/09/1938 num. 1631 art. 82, Regio Decr. 30/09/1938 num. 1631 art. 83, Legge 26/04/1954 num. 251, Legge 12/02/1968 num. 132 CORTE COST., Legge 25/03/1971 num. 213 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)