Sez. L, Sentenza n. 2255 del 08/03/1994 (Rv. 485620 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - In genere | Trattamento anticipato di pensione ex art. 16 legge n. 155 del 1981 - Titolarità del relativo diritto - Momento costitutivo - Conseguenze - Domanda amministrativa - Presentazione da parte degli eredi nel termine perentorio di sessanta giorni - Ammissibilità - Presentazione da parte di un istituto di patronato ed assistenza - Inidoneità ex art. 1728, comma primo cod. civ. - Esclusione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - In genere
La titolarità del diritto al trattamento anticipato di pensione, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 155 del 1981, sorge, nella sussistenza dei requisiti previsti, alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, con la conseguenza che la domanda amministrativa può essere presentata all'I.N.P.S. entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data predetta anche dagli eredi del pensionato nel frattempo deceduto; nell'ipotesi in cui il pensionato abbia incaricato un istituto di patronato ed assistenza della presentazione della domanda, la tempestiva esecuzione dell'incarico dopo la sua morte produce gli effetti previsti dalla legge, non determinando la morte, a norma dell'art. 1728 comma primo cod. civ., l'estinzione del potere rappresentativo dell'istituto di patronato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1728, Legge 23/04/1981 num. 155 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)