Sez. L, Sentenza n. 7866 del 16/07/1991 (Rv. 473156 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - In genere | Pensionamento anticipato - Domanda del lavoratore presentata ad un patronato con mandato per la relativa pratica - Decesso anteriore alla presentazione all'INPS - Diritto della vedova al beneficio della maggiore anzianità - Contributiva ex legge n. 155 del 1981 - Esclusione - Artt. 1729 e 1396 cod.civ. - Applicazione - Inammissibilità.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - In genere
Ai sensi dell'art. 16 della legge 23 aprile 1981 n. 155, che è norma eccezionale costituente specificazione del principio desumibile, nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, dall'art. 127 del R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827, il pensionamento anticipato deve essere chiesto dal lavoratore interessato mediante apposita istanza da presentarsi all'INPS e non agli istituti di patronato ed assistenza sociale, esulando dai poteri conferiti ai medesimi (dichiarati enti di diritto privato dalla legge n. 112 del 1980) quello di ricevere la domanda di prepensionamento predetta. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore abbia conferito ad un patronato il mandato (con rappresentanza) per la pratica del prepensionamento e sia deceduto prima che il mandatario abbia inoltrato all'INPS la relativa domanda, la vedova del lavoratore non ha diritto al calcolo della pensione di riversibilità con il beneficio della maggiore anzianità contributiva previsto dalla predetta legge del 1981, atteso che il decesso del lavoratore ha determinato l'estinzione del mandato conferito al patronato e non essendo al riguardo applicabili né l'art. 1729 cod. civ. - che configura un'ipotesi di ultrattività del mandato solo nei rapporti fra il mandante (o i suoi eredi) ed il mandatario - né, ove l'INPS abbia disatteso la domanda proprio per la rilevata estinzione del mandato del patronato, la disposizione dell'art. 1396, secondo comma, cod. civ., concernente - con riguardo ai rapporti fra il mandante (o i suoi eredi) ed il terzo - la tutela del terzo medesimo che abbia istituito rapporti con il rappresentante ignorandone l'avvenuta estinzione (per cause diverse dalla modifica o dalla revoca della procura) del potere rappresentativo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1396, Cod. Civ. art. 1728, Cod. Civ. art. 1729, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 127, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 29/07/1947 num. 804 art. 1 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 29/07/1947 num. 804 art. 2, Legge 27/03/1980 num. 112 art. 81, Legge 23/04/1981 num. 155 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)