Sez. 5, Sentenza n. 4022 del 14/03/2012 (Rv. 622059 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Mancata riscossione dei dazi effettivamente dovuti - Azione di recupero "a posteriori" - Esimente della buona fede dell'importatore ai sensi dell'art. 220, comma secondo, lett. b), del Regolamento CEE n. 2913 del 1992 - Presentazione di certificati falsi, falsificati o irregolari - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie di sgravio prevista dall'art. 239 del Regolamento CEE n. 2913 del 1992 - Caratteri.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE
In tema di tributi doganali, la mancata contabilizzazione di dazi per errore delle autorità doganali indotto dalle dichiarazioni degli esportatori non può essere invocata dal debitore ai fini dell'esimente di cui all'art. 220 del Regolamento CEE n. 2913 del 1992 del Consiglio in data 12 ottobre 1992, poiché, per effetto dell'art. 904, lett. c) del Regolamento CEE n. 2454 del 1993 della Commissione del 2 luglio 1993, non può procedersi a sgravi o a rimborsi all'importazione a seguito della presentazione, anche in buona fede, di certificati falsi, falsificati o irregolari, potendo, invece, tali circostanze essere addotte a sostegno della domanda di sgravio sulla base dell'art. 239 del Regolamento CEE n. 2913 del 1992, che costituisce una clausola generale di equità, applicabile in costanza di situazioni particolari ed in assenza di simulazioni e di negligenza manifesta da parte dell'interessato.
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 220, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 239, Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 904
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)