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Sez. 5, Sentenza n. 13483 del 27/07/2012 (Rv. 623710 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE | Esimente della buona fede dell'importatore - Art. 220 Regolamento CEE n. 2913 del 1992 - Rilevanza - Presupposti - Errore attivo delle autorità doganali - Assenza di situazione inesatta riferita dall'esportatore - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623710-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE

In tema di tributi doganali, lo stato soggettivo di buona fede dell'importatore circa l'origine preferenziale della merce non impedisce la contabilizzazione "a posteriori" del dazio non pagato, ma, quando si faccia questione dell'affidamento su di un certificato attestante l'origine preferenziale della merce rilasciato dall'autorità di un paese terzo e che si accerti successivamente essere inesatto, rileva solo se il rilascio irregolare di questo sia dovuto ad un errore di detta autorità, che, oltre a non essere ragionevolmente rilevabile dal debitore, il quale abbia comunque osservato tutte le prescrizioni della normativa in vigore, non sia determinato da una situazione inesatta riferita dall'esportatore, in quanto, secondo un principio costantemente affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la Comunità non è tenuta a sopportare le conseguenze di comportamenti scorretti dei fornitori dei suoi cittadini rientranti nel rischio dell'attività commerciale, contro il quale gli operatori economici possono premunirsi solo nell'ambito dei loro rapporti negoziali.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 220, Regolam. Consiglio CEE 16/11/2000 num. 2700, Regolam. Consiglio CEE 23/04/2008 num. 450 art. 186

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)