Sez. 1, Sentenza n. 47344 del 05/12/2024 Ud. (dep. 23/12/2024) Rv. 287290-01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - PARZIALE | Effetti - Giudizio di rinvio relativo al trattamento sanzionatorio - Irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità - Mutato regime di procedibilità del reato - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - PARZIALE
In caso di annullamento parziale con rinvio da parte della Corte di cassazione, le parti della decisione non oggetto di annullamento, non in connessione essenziale con quelle per le quali è stato disposto il nuovo giudizio, acquistano autorità di cosa giudicata, indipendentemente dalla espressa declaratoria in tal senso nel dispositivo della sentenza rescindente, sicché, qualora l'annullamento abbia riguardato unicamente aspetti relativi al trattamento sanzionatorio, diviene irrevocabile l'accertamento sulla sussistenza del reato e sulla sua attribuibilità all'imputato, con conseguente irrilevanza, nel nuovo giudizio, di questioni relative al mutato regime di procedibilità del reato. (Fattispecie relativa a furto ai danni di Enel spa, nella quale il giudizio di rinvio - disposto per rivalutare gli aspetti relativi alla sospensione condizionale della pena ed alla sostituzione della pena detentiva – si era svolto dopo l'entrata in vigore delle norme che hanno reso il delitto procedibile a querela).
Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 2), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 2 com. 1 lett. I) CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)