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Sez. U, Sentenza n. 4535 del 18/04/2019 Cc. (dep. 03/02/2020) Rv. 277580 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - SPESE | Provvedimento di archiviazione - Liquidazione delle spese di custodia - Competenza del giudice per le indagini preliminari - Sussistenza.
Stato
decisa il 2019-04-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277580-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - SPESE

La competenza a provvedere, ai sensi dell'art.168 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sulla istanza di liquidazione delle spese di custodia dei beni sequestrati, presentata successivamente all'archiviazione del procedimento, spetta al giudice per le indagini preliminari in veste di giudice dell'esecuzione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto abnorme l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari con la quale era stata disposta la trasmissione al pubblico ministero, per competenza, della richiesta di liquidazione del compenso suddetto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 168, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)