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Sez. 1, Sentenza n. 8453 del 11/07/1992 (Rv. 478145 - 01)

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Sanzioni - Sanzioni pecuniarie - In genere | Art. 58 quarto comma, d.P.R. 1972 n. 633 - Disciplina - Modifiche ex art. 1 e 3 del d.P.R. 1979 n. 24 - Violazioni contestate anteriormente al 1 febbraio 1979 - Inapplicabilità - Condizione.
Stato
decisa il 1992-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478145-01

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Sanzioni - Sanzioni pecuniarie - In genere

In tema di pene pecuniarie per violazioni alle norme sull'I.V.A., lo "jus superveniens", costituito dalle modifiche apportate dal d.P.R. 29 gennaio 1979 n. 24 (artt. 1, 3) al quarto comma dell'art. 58 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, secondo cui è possibile privare di effetto le sanzioni inflitte per le violazioni rilevate in sede di verifica con il versamento di un sesto del massimo delle penalità previste, non è applicabile alle violazioni constatate anteriormente all' uno febbraio 1979 nel caso in cui entro il 30 giugno 1979 non sia stata ancora pagata la pena pecuniaria, atteso che l'art. 8 del d.P.R. 31 marzo 1979 n. 94 subordina espressamente al pagamento effettuato entro tale data l'estensione della nuova disciplina alle suddette violazioni.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 58 CORTE COST., DPR 29/01/1979 num. 24 art. 1 CORTE COST., DPR 29/01/1979 num. 24 art. 3 CORTE COST., DPR 31/03/1979 num. 94 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)