Sez. 1, Sentenza n. 12515 del 05/12/1995 (Rv. 494943 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - IN GENERE | Intervenuta oblazione - Rettifica della sanzione da parte dell'ufficio - Possibilità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - IN GENERE
In tema di sanzioni per violazioni alle norme sull'IVA, l'Ufficio non può rettificare le sanzioni pecuniarie per cui è intervenuta oblazione ai sensi dell'art. 58, quarto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, anche se è stata versata una somma di danaro pari ad un sesto della pena indicata erroneamente dall'Ufficio stesso, atteso che, sia al contribuente che si è avvalso della facoltà di oblazione per estinguere le pene pecuniarie sia all'Ufficio finanziario, che ha riscosso le somme versate a quel titolo, è definitivamente preclusa la contestazione dei presupposti e delle condizioni di applicazione delle sanzioni.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 58 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)