Sez. L, Sentenza n. 7484 del 18/06/1992 (Rv. 477807 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile | Premi assicurativi volontari per gli infortuni dei dirigenti - Inclusione - Spontaneità della erogazione - Irrilevanza.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile
Nella retribuzione imponibile ai fini previdenziali rientrano, ai sensi dall'art. 12 legge 30 aprile 1969, n. 153, i premi che il datore di lavoro, senza esservi obbligato da leggi o convenzioni, corrisponde ad una società di assicurazione per gli infortuni dei propri dirigenti, non rilevando la spontaneità della erogazione - che non equivale a spirito di liberalità - in relazione al nesso diretto con il rapporto di lavoro e con l'interesse del datore alla tutela della salute dei propri dipendenti, mediante prestazione in natura integrata dalla copertura dei rischi non pienamente garantiti dalle strutture sanitarie pubbliche.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1964 num. 153 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)