Sez. L, Sentenza n. 4262 del 23/03/2001 (Rv. 545120 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Nozione - Attribuzione patrimoniale fondata su un contratto diverso da quello di lavoro - Assoggettamento a contribuzione - Condizioni - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
Ai fini del calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali, costituisce retribuzione qualsiasi utilità economica valutabile che soggettivamente proviene dal datore di lavoro e, sotto il profilo oggettivo e causale, è conseguita dal lavoratore come corrispettivo della sua prestazione, indipendentemente dalla funzione (strettamente retributiva, previdenziale, assistenziale) dell'utilità stessa; qualora l'attribuzione patrimoniale costituisca la prestazione di un contratto diverso da quello di lavoro, il giudice di merito deve accertare se tale contratto costituisca lo strumento per conseguire il risultato pratico di arricchire il patrimonio del lavoratore in correlazione con lo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato (nella specie, il giudice di merito aveva ritenuto legato da un mero nesso di occasionalità col rapporto di lavoro il contratto di mutuo a tasso agevolato stipulato dai dipendenti di una banca).
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)