Sez. L, Sentenza n. 7103 del 23/06/1995 (Rv. 493044 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE | Comporto contrattuale con riferimento solo a malattia continuativa - Licenziamento intimato in relazione a morbilità intermittente - Legittimità - Accertamento - Determinazione del comporto in via equitativa - Necessità - Applicazione da parte del datore di lavoro del comporto secco - Irrilevanza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE
Quando il contratto collettivo stabilisce la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro con riferimento solo a malattia continuativa e non anche a morbilità intermittente, il giudice, nel valutare la legittimità del licenziamento intimato in relazione a quest'ultima ipotesi, deve procedere alla determinazione in via equitativa, ai sensi dell'art. 2120 cod. civ., della durata del c.d. comporto frazionato, senza che ciò sia precluso dalla circostanza che nel provvedimento risolutivo il datore di lavoro abbia richiamato la disposizione contrattuale sul c.d. comporto secco, visto che è superflua la motivazione giuridica posta a sostegno della contestazione e che spetta al giudice procedere all'esatta qualificazione dei fatti dedotti dalle parti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)