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Sez. L, Sentenza n. 2496 del 28/03/1990 (Rv. 466196 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO - PER ESORBITANTI ASSENZE DEL LAVORATORE - DIVERSA QUALIFICAZIONE COME DI LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466196-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO - PER ESORBITANTI ASSENZE DEL LAVORATORE - DIVERSA QUALIFICAZIONE COME DI LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO - AMMISSIBILITÀ.*

Nella controversia concernente la legittimità del licenziamento non dà luogo ad una illegittima immutazione del titolo del recesso la mera diversità di qualificazione giuridica data dal giudice al fatto delle esorbitanti assenze del lavoratore, che, originariamente poste a base di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, siano poi invece ritenute rilevanti ai fini del recesso, ex art. 2110 cod. civ., per superamento del periodo di comporto, il quale, non potendo avere natura disciplinare, non soggiace alle garanzie di cui all'art. 7 della legge n. 300 del 1970, pur nel significato assunto con la sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 1982. (V 339/87, mass n 450091; (V 973/86, mass n 444492).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)