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Sez. 7, Ordinanza n. 19744 del 26/01/2016 Cc. (dep. 12/05/2016) Rv. 266673 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Ipotesi attenuata - Attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità - Compatibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2016-01-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266673-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)

In tema di ricettazione, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 2 n. 4, Cod. Pen. art. 648 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)