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Sez. 4, Sentenza n. 46031 del 09/10/2003 Ud. (dep. 28/11/2003) Rv. 226723 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Ipotesi attenuata - Attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità - Compatibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2003-10-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226723-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)

L'attenuante di aver cagionato alla persona offesa del reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen., è compatibile con l'ipotesi attenuata di ricettazione prevista dall'art. 648, secondo comma cod. pen. solo se la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto che caratterizza l'ipotesi attenuata di ricettazione, perché ove il danno patrimoniale sia stato tenuto presente in tale giudizio l'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 è assorbita nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, secondo comma cod. pen. (Nella fattispecie, relativa alla ricettazione di alcuni assegni inutilizzabili, la Corte ha escluso la applicabilità dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. proprio in ragione del fatto che il giudice di merito aveva già compiuto una valutazione relativa alla estrema tenuità del valore patrimoniale del bene per riconoscere l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 quater, Cod. Pen. art. 648 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)