Sez. L, Sentenza n. 3893 del 21/04/1987 (Rv. 452748 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DEGLI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - BENEFICIO DELL'ANZIANITÀ CONVENZIONALE - CRITERI - LIMITI EX ART. 1 D.P.R. N. 759 DEL 1965 - CRITERIO DI CALCOLO MENO FAVOREVOLE DI QUELLO PREVISTO PER I DIPENDENTI STATALI - LEGITTIMITÀ.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DEGLI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - BENEFICIO DELL'ANZIANITÀ CONVENZIONALE - CRITERI - LIMITI EX ART. 1 D.P.R. N. 759 DEL 1965 - CRITERIO DI CALCOLO MENO FAVOREVOLE DI QUELLO PREVISTO PER I DIPENDENTI STATALI - LEGITTIMITÀ.*
In tema di Determinazione del beneficio combattentistico della anzianità convenzionale spettante al personale dipendente degli enti pubblici diversi dallo stato, l'art. 4, quinto comma, della legge 9 ottobre 1971 n. 824, richiamando i limiti previsti dallo art. 1 del d.P.R. 5 giugno 1965 n. 759, persegue la finalità di fissare un tetto per non gravare eccessivamente la finanza pubblica. Pertanto, il sistema di calcolo stabilito dal detto art. 1 del d.P.R. del 1965 va inteso nel senso di un limite massimo da non superare nell'operare la liquidazione dell'indennità di buonuscita, o di previdenza o dell'indennità di anzianità, e non esclude la applicabilità dei criteri di liquidazione quali previsti dalla specifica disciplina del rapporto di lavoro, stabilita nello ordinamento dei vari enti, sicché ove tale limite massimo non sia superato, è legittima l'applicazione di uno specifico criterio di calcolo meno favorevole di quello previsto per i dipendenti statali. (Conf 4930/85, mass n 442304).*
Riferimenti normativi: DPR 05/06/1965 num. 759 art. 1 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 1 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 3 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 4 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)