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Sez. L, Sentenza n. 4930 del 10/10/1985 (Rv. 442304 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DEGLI ENTI PUBBLICI DIVERSI DALLO STATO - ART. 4, QUINTO COMMA, LEGGE N. 824 DEL 1971 - RICHIAMO DELL'ART. 1 DEL D.P.R. N. 795 DEL 1965 - FINALITÀ.*
Stato
decisa il 1985-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442304-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DEGLI ENTI PUBBLICI DIVERSI DALLO STATO - ART. 4, QUINTO COMMA, LEGGE N. 824 DEL 1971 - RICHIAMO DELL'ART. 1 DEL D.P.R. N. 795 DEL 1965 - FINALITÀ.*

L'art. 4, quinto comma, della legge n. 824 del 1971 - norma che prescrive che per il personale dipendente degli enti pubblici diversi dallo stato i benefici predetti operano, ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita e previdenza o di anzianità comunque denominata nei limiti previsti dall'art. 1 del d.P.R. n. 759 del 1965 disciplinante la buonuscita dei dipendenti statali - persegue la finalità - non di uniformare i benefici suddetti - bensì solo di stabilire un tetto al fine di non gravare eccessivamente sulla finanza pubblica e quindi va interpretato nel senso che il sistema di calcolo stabilito dalla richiamata norma del d.P.R. n. 759 non è sostitutivo dei singoli criteri di Determinazione del trattamento di liquidazione, quali previsti dalla specifica disciplina del rapporto di lavoro, stabilita dagli ordinamenti dei vari enti, ma funge solo da limite massimo della liquidazione stessa di tal ché, ove tale limite massimo non sia superato, trova legittima applicazione ogni specifico criterio di calcolo meno favorevole di quello previsto per i dipendenti statali. (nella specie la suprema Corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito che - chiamato a determinare la buonuscita quale maggiorata dai benefici combattentistici - aveva fatto esclusiva applicazione dei criteri di calcolo previsti dalla contrattazione collettiva disciplinante il rapporto di lavoro e non quelli, più favorevoli, previsti dal citato d.P.R. n. 759). (Conf 5974/84, mass n 437545; (Conf 3562/84, mass n 435566; (Conf 2536/84, mass n 434556; (Conf 2564/84, mass n 434576).*

Riferimenti normativi: Legge 24/05/1970 num. 336 art. 1 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 4 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)