Sez. 3, Sentenza n. 606 del 06/03/1971 (Rv. 350326 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - PROFESSIONISTI - PROFESSIONE SANITARIA - INTERVENTO SU UN PAZIENTE IN ASSENZA DEL PERSONALE AUSILIARIO - DANNI PER LA MANCANZA DELLE ATTIVITA COLLATERALI- RESPONSABILITA DEL SANITARIO AUTORE DELL'INTERVENTO.*
RESPONSABILITA CIVILE - PROFESSIONISTI - PROFESSIONE SANITARIA - INTERVENTO SU UN PAZIENTE IN ASSENZA DEL PERSONALE AUSILIARIO - DANNI PER LA MANCANZA DELLE ATTIVITA COLLATERALI- RESPONSABILITA DEL SANITARIO AUTORE DELL'INTERVENTO.*
Il medico o altro soggetto addetto al servizio sanitario che accetti di eseguire un intervento su di un paziente in assenza del personale ausiliario adibito al compimento di attivita collaterali, necessarie per l'esecuzione di tale intervento, si assume l'Onere di svolgere anche tali attivita e, pertanto, risponde dei danni causati al paziente dalla mancata esecuzione di esse. (nella specie, un'allieva ostetrica di una clinica universitaria incaricata di applicare il catetere ad una paziente, aveva fatto distendere costei sull'apposito lettino, senza controllare il perfetto agganciamento della spalliera, il cui improvviso cedimento aveva provocato la caduta a terra della paziente medesima. I giudici di merito avevano condannato l' universita al risarcimento dei danni. Col ricorso per Cassazione era stato lamentato che la Corte di appello aveva omesso di accertare se, nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera, al controllo dell'efficienza del lettino fosse deputata persona diversa da quella incaricata di eseguire la suddetta applicazione. La SC, considerato che era incontroverso che nel momento in cui si erano svolti i fatti non era presente altra persona che potesse controllare l'efficienza del lettino, dichiarava irrilevante la suddetta censura, enunziando il principio di cui in massima).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)