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Sez. 5, Sentenza n. 27136 del 16/12/2011 (Rv. 620846 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA | Art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Variazione per mancato pagamento a causa di procedure esecutive rimaste infruttuose - Presupposto - Inizio e conclusione della procedura esecutiva - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620846-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA

In tema di IVA, la variazione prevista dal secondo comma dell'art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con riguardo al caso in cui sia stata emessa fattura per un'operazione, successivamente venuta meno per mancato pagamento a causa di procedure esecutive rimaste infruttuose, richiede, quale presupposto indefettibile, che la procedura medesima non solo abbia avuto effettivamente inizio, ma anche definitiva conclusione, sicché sia certo - almeno in senso relativo in quanto non può escludersi che il debitore possa in futuro tornare "in bonis" - l'esito infruttuoso dell'esecuzione giudiziale e non vi sia dubbio alcuno sull'incapienza (totale o parziale) del patrimonio del debitore e sulla definitività dell'insoluto. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto legittimo lo "storno" di una fattura, motivato per la perdita del credito vantato, prima che fosse iniziata la procedura esecutiva per l'eventuale recupero).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)