Sez. 5, Sentenza n. 1541 del 27/01/2014 (Rv. 629452 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA | Art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Variazione per mancato pagamento a causa di fallimento del debitore - Infruttuosa partecipazione del creditore alla relativa procedura concorsuale - Necessità - Prova - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA
In tema di IVA, la variazione prevista dal secondo comma dell'art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con riguardo all'ipotesi in cui sia stata emessa fattura per un'operazione successivamente venuta meno per mancato pagamento a causa del sopravvenuto fallimento della debitrice, richiede la necessaria partecipazione del creditore alla relativa procedura concorsuale e la prova del vano esperimento del recupero del suo credito in quella sede, che è desumibile, esclusivamente, dall'infruttuosa ripartizione finale dell'attivo o, in mancanza, dalla definitività del provvedimento di chiusura del fallimento (Così statuendo, la S.C. ha riformato la sentenza impugnata, che aveva, invece, ritenuto possibile per la società creditrice stornare il proprio credito verso la debitrice fallita senza chiederne l'ammissione al passivo della relativa procedura concorsuale).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)