Sez. U, Ordinanza n. 14960 del 07/07/2011 (Rv. 617950 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Pronuncia del TAR declinatoria della giurisdizione - Riforma da parte del Consiglio di Stato con rimessione al primo giudice - Riassunzione - Regolamento preventivo di giurisdizione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO
Ove il tribunale amministrativo regionale abbia declinato la propria giurisdizione e tale pronuncia sia stata riformata, in sede di appello, dal Consiglio di Stato il quale, riconoscendo la sussistenza della giurisdizione negata dal primo giudice, abbia rimesso le parti davanti al TAR, nel giudizio riassunto davanti a quest'ultimo non è proponibile il regolamento preventivo di giurisdizione, atteso che qualsiasi decisione emanata dal giudice presso il quale il processo è radicato, anche se solo limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, preclude la proponibilità del regolamento medesimo.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)