diritto.io

Sez. U - , Ordinanza n. 26155 del 03/11/2017 (Rv. 646010 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Pronuncia declinatoria della giurisdizione - Mancata riassunzione nel termine di legge - Effetti sul giudizio tardivamente instaurato - inesistenza - Regolamento preventivo di giurisdizione - Proposizione - Ammissibilità
Stato
decisa il 2017-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646010-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

In tema di ammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, qualora il giudice adito in prima battuta declini la giurisdizione, la mancata riassunzione, nel termine previsto dalla legge, del giudizio esclude che gli effetti della pronuncia sulla giurisdizione si conservino nel giudizio proposto tardivamente. Ne consegue che le parti, non avendo tempestivamente riassunto il giudizio, non sono vincolate alla precedente pronuncia, e possono proporre regolamento preventivo.

Riferimenti normativi: Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 11, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)