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Sez. U - , Sentenza n. 33538 del 27/12/2018 (Rv. 652095 - 01)

ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - GRANDI E PICCOLE DERIVAZIONI | Concessione di derivazione idroelettrica - Principio della precauzione - Prevalenza sul diritto interno - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-12-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652095-01

ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - GRANDI E PICCOLE DERIVAZIONI

Il principio di precauzione sancito dall'ordinamento eurounitario in materia ambientale - del quale costituisce applicazione l'art. 12 bis del r.d. n. 1775 del 1933, come sostituito dall'art. 96, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 -, in quanto sovraordinato al diritto interno, comporta l'obbligo generale per gli Stati membri di astenersi dall'adottare misure che possano compromettere il risultato prescritto da una direttiva. (In applicazione di tale principio la S.C., decidendo nel merito, ha annullato una concessione di derivazione idroelettrica rilasciata dalla regione in base alla classificazione dello stato ecologico del bacino che, sebbene formalmente in vigore, era stata effettuata secondo metodiche difformi da quelle prescritte dalla Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE e recepite con d.m. 8 novembre 2010, n. 260, pur essendo la stessa regione a conoscenza che la nuova classificazione, eseguita secondo i criteri comunitari, ancorché non ancora definitivamente approvata, comportava il passaggio dello stato ecologico del corso d'acqua da "buono" a "elevato").

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 12 bis, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 76, Decr. Minist. Ambiente 08/11/2010 num. 260

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)