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Sez. 3, Sentenza n. 15853 del 28/07/2015 (Rv. 636376 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - IN GENERE | Immissione di onde elettromagnetiche - Principio della precauzione - Disciplina statale - Fissazione di limiti dei valori - Idoneità ad assicurare il diritto alla salute - Tutela giudiziaria preventiva dello stesso - Condizioni.
Stato
decisa il 2015-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636376-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - IN GENERE

In tema di immissione di onde elettromagnetiche, il principio di precauzione - sancito dall'ordinamento comunitario come cardine della politica ambientale - è assicurato dallo stesso legislatore statale attraverso la disciplina contenuta nella legge 22 febbraio 2001, n. 36, e nel DPCM 8 luglio 2003, che ha fissato i parametri relativi ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità, i quali non sono modificabili, neppure in senso restrittivo, dalla normativa delle singole Regioni (Corte cost., sentenza n. 307 del 2003), ed il cui mancato superamento osta alla possibilità di avvalersi della tutela giudiziaria preventiva del diritto alla salute, che è ipotizzabile solo in caso di accertata sussistenza del pericolo della sua compromissione, da ritenersi presuntivamente esclusa quando siano stati rispettati i limiti posti dalla disciplina di settore.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., DPCM 23/04/1992, DPCM 08/07/2003, Legge 22/02/2001 num. 36 art. 4, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 191

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)