diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1845 del 26/06/1973 (Rv. 364853 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1973-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364853-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*

Il potere di liquidare i danni con criterio equitativo, a norma dell'art 1226 cod civ, compete al giudice non soltanto se il danneggiato sia nell'impossibilita di fornire congrui elementi al riguardo, ma anche quando non sia dato riconoscere agli elementi da lui offerti sicura efficacia probatoria. (Conf 1487/71, mass n 351813).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)