Sez. 3, Sentenza n. 1487 del 18/05/1971 (Rv. 351813 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CON CRITERI EQUITATIVI - CONDIZIONI - ESERCIZIO DEL RELATIVO POTERE DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CON CRITERI EQUITATIVI - CONDIZIONI - ESERCIZIO DEL RELATIVO POTERE DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Il potere di liquidare i danni con criteri equitativi compete al giudice non solo se il danneggiato sia nell'impossibilita di fornire congrui elementi al riguardo, ma anche quando sia dato riconoscere agli elementi forniti scarsa efficacia probatoria. L'Esercizio di tale potere costituisce apprezzamento di fatto che, se immune da vizi, si sottrae al Sindacato della Corte di Cassazione. (Conf 1592'70, mass n 347488' 4036'69, mass n 344532).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)