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Sez. 3, Sentenza n. 33615 del 25/06/2002 Ud. (dep. 09/10/2002) Rv. 222260 - 01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - FAVOREGGIAMENTO | E sfruttamento - Abitualità - Necessità - Esclusione - Nei confronti di persona già dedita alla prostituzione - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-06-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222260-01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - FAVOREGGIAMENTO

Le fattispecie criminose di cui all'art. 3 della legge 20 febbraio 1958 n. 75, in tema di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, non esigono l'abitualità della condotta, potendosi ravvisare anche a seguito di un solo episodio stante la finalità di contrastare ogni fenomeno di interposizione personale, a fine di lucro o soltanto agevolativo, della prostituzione, né l'esplicazione nei confronti di persona già dedita a tale attività.

Riferimenti normativi: Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)