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Sez. 3, Sentenza n. 21335 del 15/04/2010 Ud. (dep. 04/06/2010) Rv. 247633 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE | Prostituzione minorile - Sfruttamento - Abitualità del reato - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-04-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247633-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE

Il delitto di sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-bis, comma primo, cod. pen.), che richiede la consapevole partecipazione, anche occasionale, ai guadagni che il minore si procura con il commercio del proprio corpo, non è un reato abituale, in quanto anche il singolo episodio di percezione del denaro o di altra utilità è idoneo ad integrarne gli estremi. (Fattispecie nella quale la Corte ha disatteso la tesi difensiva tendente ad escludere la configurabilità del tentativo, in quanto incompatibile con lo sfruttamento, in base all'assunto, erroneo, che tale delitto richiederebbe la reiterazione delle condotte).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 600 bis, Cod. Pen. art. 600 bis com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)