Sez. 3, Sentenza n. 20005 del 20/04/2011 Cc. (dep. 20/05/2011) Rv. 250386 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - TERMINE | Impugnazione tardiva - Prova della tempestività - Onere probatorio a carico del richiedente - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - TERMINE
Il giudice che, in difetto di prova della legale conoscenza del provvedimento, ritenga tardiva l'impugnazione proposta, ha l'onere di accertare, alla stregua delle risultanze processuali, la diversa data, rispetto all'allegazione dell'interessato, in cui l'effettiva conoscenza si sarebbe verificata. (Fattispecie in tema di riesame di un decreto di sequestro probatorio, dichiarato inammissibile per non aver l'indagato fornito la prova della data, rilevante ai sensi dell'art. 324, comma primo, cod. proc. pen., nella quale aveva avuto effettiva conoscenza della misura).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)