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Sez. 3, Sentenza n. 2021 del 25/11/2003 Cc. (dep. 22/01/2004) Rv. 228602 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - TERMINE | Decorrenza - Dalla esecuzione del sequestro o dalla conoscenza del fatto storico di essa - Dimostrazione della tempestività del riesame - Onere probatorio a carico dell'interessato.
Stato
decisa il 2003-11-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228602-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - TERMINE

Il termine perentorio per la presentazione dell'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo decorre dalla data di esecuzione della misura cautelare o da quella diversa nella quale l'interessato abbia avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro, non essendo richiesta la conoscenza del provvedimento di sequestro, completo di dispositivo e motivazione, ma la sola conoscenza della sua esecuzione; comunque è onere probatorio dell'interessato dimostrare la tempestività dell'istanza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)