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Sez. 3, Sentenza n. 2085 del 13/02/2002 (Rv. 552258 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - AZIONE DI SIMULAZIONE - IN GENERE | Da parte del terzo - Presupposti - Interesse concreto ad agire correlato all'esercizio di un proprio diritto - Necessità.
Stato
decisa il 2002-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552258-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - AZIONE DI SIMULAZIONE - IN GENERE

L'azione di simulazione da parte del terzo in confronto delle parti, ai sensi dell'art. 1415, secondo comma, cod. civ., postula un interesse correlato all'esercizio di un proprio diritto e, pertanto, qualora un tale diritto risulti inconfigurabile, o comunque non pregiudicato dall'atto che si assume simulato, il terzo difetta di interesse a far dichiarare la simulazione del contratto o di uno dei suoi elementi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1415, Cod. Civ. art. 1416, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)