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Sez. 3, Sentenza n. 10848 del 05/11/1997 (Rv. 509504 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - AZIONE DI SIMULAZIONE - IN GENERE | Da parte del terzo - Presupposti - Interesse concreto ad agire correlato all'esercizio di un proprio diritto - Necessità - Fattispecie in tema di affittuario di fondo rustico, richiedente la dichiarazione di simulazione dell'avvenuto conferimento in società del fondo, senza al contempo esercitare il diritto di riscatto - Preclusione dell'azione - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509504-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - AZIONE DI SIMULAZIONE - IN GENERE

L'azione di simulazione postula un interesse correlato all'esercizio di un proprio diritto. Qualora pertanto un tale diritto risulti inconfigurabile, o - comunque - non pregiudicato dall'atto che si assume simulato, il terzo difetta di interesse a far dichiarare la simulazione del contratto o di uno dei suoi elementi. Ne consegue che l'affittuario di un fondo rustico, ove non abbia (facendo valere il fatto che dietro il conferimento in società, si nasconda una vendita dissimulata del fondo) ad esercitare il diritto di riscatto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8, della legge 26 maggio 1965, n. 590, non può avvalersi dell'azione di simulazione al limitato fine - ad esempio - di paralizzare la domanda di rilascio per cessazione del contratto, proposta dalla società conferitaria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1415, Cod. Civ. art. 1416, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)