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Sez. U, Sentenza n. 795 del 19/11/1999 (Rv. 531275 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - IN GENERE | Controversia tra privati tesa a stabilire se la situazione dedotta dall'attore a fondamento della domanda sia protetta da norma - Attinenza alla giurisdizione - Esclusione - Fattispecie in tema di azione possessoria.
Stato
decisa il 1999-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531275-01

GIURISDIZIONE CIVILE - IN GENERE

Non attiene alla giurisdizione lo stabilire, in una controversia tra privati, se la situazione dedotta in giudizio dall'attore a fondamento della domanda sia protetta da una norma. Ed, in particolare, non dà luogo ad una questione di giurisdizione, ma di merito, quella che concerne la proponibilità della domanda, ossia la questione che consiste nello stabilire se, dati i fatti allegati dall'attore, l'ordinamento gli attribuisce la protezione che egli sollecita dal giudice in confronto del convenuto. Sicché, stabilire, in una controversia tra privati, se l'attore può ottenere dal giudice la reintegrazione nella preesistente situazione d'uso di un bene demaniale (nella specie, una strada), riguarda il merito e consiste nel decidere, in sede di interpretazione dell'art. 1145 c.c., quale norma protegga il possesso del bene demaniale nei rapporti tra privati e, in sede d'applicazione del diritto al fatto, se l'attore abbia dedotto in giudizio una situazione che rientri nell'ambito d'applicazione della norma e se ha provato di versare in una tale situazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1145

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)