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Sez. L, Ordinanza n. 26200 del 07/10/2024 (Rv. 672585-01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE | Copia informatica depositata telematicamente - Disconoscimento di conformità all'originale - Art. 2719 c.c. - Applicabilità - Requisiti - Effetti.
Stato
decisa il 2024-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672585-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE

Il disconoscimento della conformità all'originale della copia informatica di scrittura analogica depositata telematicamente è disciplinato dall'art. 2719 c.c., e non dalla normativa in tema di processo civile telematico, sicché tale disconoscimento deve essere effettuato, a pena di inefficacia, mediante dichiarazione che evidenzia in modo chiaro e univoco il documento che si intende contestare e gli aspetti differenziali rispetto all'originale, essendo poi rimesso al giudice l'accertamento di detta conformità attraverso le prove offerte in giudizio, comprese le presunzioni, a differenza di quanto si verifica per il disconoscimento della scrittura privata ex art. 215, comma 1, n. 2), c.p.c. che, in mancanza di verificazione, ne impedisce l'utilizzabilità.

Cod. Civ. art. 2719, Cod. Proc. Civ. art. 215

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)