Sez. 5, Ordinanza n. 24029 del 06/09/2024 (Rv. 672257-01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE | Documento prodotto in copia - "Diniego di originale" - Disconoscimento di conformità della copia - Sufficienza - Esclusione - Querela di falso - Necessità - Ragioni - Disconoscimento del solo contenuto - Mezzi di prova. PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE - In genere. TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - In genere.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE
In tema di disconoscimento di conformità della copia prodotta in giudizio, il "diniego di originale" non attiene alla contestazione del contenuto, ma dell'esistenza stessa del documento, con la finalità di espungerlo dall'ordinamento in quanto artificiosamente creato, e richiede la querela di falso, proponibile anche avverso la copia prodotta in giudizio, per rimuovere la sua efficacia probatoria di scrittura privata, mentre il disconoscimento di conformità, che attiene al contenuto del documento prodotto in copia e non alla sua provenienza o paternità, presupponendo l'esistenza di un originale, consente l'utilizzazione della scrittura e, in particolare, l'accertamento della conformità all'originale della copia prodotta anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.
Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2712, Cod. Civ. art. 2719, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 221, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)