Sez. 1, Sentenza n. 8784 del 19/08/1993 (Rv. 483504 - 01)
Cosa giudicata civile - Limiti del giudicato - Oggettivi - Dedotto e deducibile ("quid disputandum" e "quid disputatum") | Azioni ed eccezioni non fatte valere - Ignoranza dei fatti a fondamento delle stesse - Irrilevanza - Effetti del giudicato - Sussistenza - Fattispecie.
Cosa giudicata civile - Limiti del giudicato - Oggettivi - Dedotto e deducibile ("quid disputandum" e "quid disputatum")
L'autorità del giudicato - salva la configurabilità di un caso di revocazione che consenta l'esperimento della relativa azione - copre sia il dedotto che il deducibile, senza che assuma rilievo l'ignoranza, da parte di colui contro il quale si sia formato il giudicato, di fatti che avrebbero potuto dare fondamento ad azioni o eccezioni non fatte valere. (In forza di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito, secondo cui l'avallante, per effetto del giudicato formatosi in sede di rigetto della propria opposizione a decreto ingiuntivo non può eccepire, nel successivo giudizio di opposizione all'esecuzione, l'estinzione del debito da parte dell'avallato, verificatasi anteriormente all'esito del primo giudizio, ma non venuta, all'epoca, a conoscenza dell'avallante).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)