Sez. L, Sentenza n. 10279 del 01/12/1994 (Rv. 488963 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIPENDENTI - ASSOCIAZIONI SINDACALI | Domanda di accertamento del diritto ad una qualifica superiore - Giudicato relativo. Estensione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIPENDENTI - ASSOCIAZIONI SINDACALI
Il principio per cui il giudicato copre sia il dedotto che il deducibile comporta che, con riguardo all'accertamento in concreto della relazione giuridica tra le parti circa un determinato interesse, con un determinato "petitum" e una determinata causa petendi, non rileva se al giudicato si sia pervenuti in base all'accoglimento di determinate ragioni o argomentazioni o mediante la reiezione di altre, essendo sufficiente l'individuazione dell'interesse e del bene della vita tutelato dalla pronuncia del giudice, il quale non può essere rimesso in discussione in un successivo giudizio, al di fuori dei mezzi di impugnazione riconosciuti nei confronti della sentenza passata in giudicato, e salva la sopravvenienza di fatti e situazioni nuove, verificatesi successivamente al formarsi del giudicato o quanto meno non deducibili dalle parti nel primo giudizio. In particolare, in tema di rapporti obbligatori, l'individuazione del diritto coperto da giudicato, e, quindi, del bene della vita cui inerisce la pronuncia giudiziale, va correlata allo specifico fatto costitutivo allegato, nell'ambito del quale, però, esso copre tutte le possibili ragioni della sua affermazione o contestazione, anche indipendentemente dalla conoscenza che ne abbia avuto l'interessato, tranne quelle che dipendano da fatti verificatisi successivamente o comunque non deducibili entro il limite temporale rappresentato dal giudizio di merito, ed in conformità con il regime processuale dei mutamenti di domande e delle nuove deduzioni di fatto. Pertanto il giudicato formatosi sulla domanda di riconoscimento di una qualifica superiore ai sensi dell'art. 2103 cod. civ., ricomprende ogni possibile profilo inerente al fatto costitutivo dedotto, e quindi allo svolgimento di mansioni superiori per il periodo di tempo utile al riconoscimento della superiore qualifica, e si estende quindi ad ogni possibile ragione di fatto che l'attore avrebbe potuto dedurre a sostegno della pretesa, con il risultato di precludere il successivo esperimento di altra domanda tendente al riconoscimento del medesimo diritto, ma in relazione ad altri elementi di fatto che nel primo giudizio avrebbero potuto essere dedotti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)