Sez. 1, Sentenza n. 166 del 20/01/1976 (Rv. 378808 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - STATO DI INSOLVENZA - PROVA DELLA CONOSCENZA - PROTESTI CAMBIARI DEL FALLITO - SUFFICIENZA - PROVA CONTRARIA - ONERE DEL CONVENUTO.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - STATO DI INSOLVENZA - PROVA DELLA CONOSCENZA - PROTESTI CAMBIARI DEL FALLITO - SUFFICIENZA - PROVA CONTRARIA - ONERE DEL CONVENUTO.*
Ai fini della prova della conoscenza dello stato di insolvenza del fallito, necessaria per l'accoglimento dell'Azione revocatoria di cui all'art 67, secondo comma, della legge fallimentare, la esistenza di numerosi protesti a carico del fallito medesimo esime la curatela dal dimostrare che detti protesti fossero noti alla controparte, incombendo invece a quest'ultima l'Onere di provare il contrario. (V 740/75, mass n 374089).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 com. 2 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)