Sez. 1, Sentenza n. 740 del 25/02/1975 (Rv. 374089 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - REVOCABILITA - CONDIZIONI - CONOSCENZA DELLO STATO D'INSOLVENZA DEL FALLITO - ESISTENZA DI NUMEROSI PROTESTI - SUFFICIENZA - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CONVENUTO.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - REVOCABILITA - CONDIZIONI - CONOSCENZA DELLO STATO D'INSOLVENZA DEL FALLITO - ESISTENZA DI NUMEROSI PROTESTI - SUFFICIENZA - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CONVENUTO.*
Ai fini della prova della conoscenza dello stato di insolvenza del fallito, necessaria per l'accoglimento dell'Azione revocatoria di cui all'art 67, comma secondo, legge fallimentare, la esistenza di numerosi protesti a carico del fallito medesimo, esime la curatela dal dimostrare che detti protesti fossero noti alla controparte, incombendo, invece, a quest'ultima, l'Onere di provare il contrario. (Conf 1666/72, mass n 358532).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)