Sez. 2 - , Ordinanza n. 30058 del 14/12/2017 (Rv. 646603 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE | Art. 2959 c.c. - Ammissione di mancata estinzione dell'obbligazione - Riconoscimento di pagamento parziale del debito - Deduzione da parte del debitore - Inammissibilità dell'eccezione di prescrizione presuntiva - Fondamento.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE
La prescrizione presuntiva ai sensi dell'art. 2959 c.c. si fonda non sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo - come accade per la prescrizione ordinaria - ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto. Conseguentemente, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata qualora il debitore ammette di non avere pagato, dovendo considerarsi sintomatica del mancato pagamento e, dunque, contrastante con i presupposti della relativa presunzione, la circostanza che l'obbligato abbia contestato di dovere pagare in tutto o in parte il debito o che soggetto obbligato sia un terzo, essendo tali circostanze incompatibili con la prescrizione presuntiva che presuppone l'avvenuto pagamento e il riconoscimento dell'obbligazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2959
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)